TASSA SUI RIFIUTI – TARI.

  • Servizio attivo .

Documentazione ed informazioni.


A chi è rivolto:

La tariffa è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a
qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o
detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria.
Sussiste il vincolo di solidarietà tra i componenti del medesimo nucleo familiare o tra coloro
che occupano in comune le superfici stesse anche se suddivisi in nuclei anagrafici distinti.

In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso
anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione o superficie. È comunque fatta salva l’applicazione per il
tributo in capo al proprietario o possessore anche per periodi superiori a sei mesi qualora
questi ne faccia esplicita richiesta di accollo ai sensi dell’art. 2 della L. n. 212/2000 come
disciplinato dall’art. 1 del D.L. n. 124/2019 convertito con modificazioni dalla L- n. 157/2019.
Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i
servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e per le aree
scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o
detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal
rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. Il gestore dei servizi comuni
all’interno del centro commerciale integrato è dunque responsabile in solido – con singoli
detentori dei locali in uso esclusivo – per il pagamento della Tari.
Per le parti comuni condominiali di cui all’art. 1117 del codice civile, utilizzate in via esclusiva, la
TARI è dovuta dai detentori o conduttori delle medesime.

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Descrizione:

La tassa rifiuti è applicata nei confronti di chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o
aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
Si considerano suscettibili di produrre rifiuti urbani tutti i locali, comunque denominati, esistenti
in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi su almeno tre lati
verso l’esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro
regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale.
La superficie tassabile è quella calpestabile. La superficie calpestabile dei fabbricati viene
misurata sul filo interno dei muri e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al
netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se
la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore
al mezzo metro quadrato. L’utente è obbligato a fornire, nella dichiarazione di cui al successivo
articolo 29, l’indicazione della superficie calpestabile allegando eventualmente la planimetria
catastale dell’immobile. In difetto, si considera l’80 per cento della superficie catastale
determinata con i criteri di cui all’allegato C del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138 (Regolamento recante norme per la revisione generale delle zone
censuarie, delle tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane e dei relativi criteri nonché
delle commissioni censuarie in esecuzione dell'articolo 3, commi 154 e 155, della L. 23
dicembre 1996, n. 662). Per gli immobili già dichiarati ai fini dei precedenti prelievi sui
rifiuti, si considerano le superfici già dichiarate o accertate.
Nel calcolo delle superfici non sono considerate:
a) le superfici ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali al cui
smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a
condizione che ne dimostrino l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa
vigente. A tal fine, a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà presentare al
Comune copia del formulario di identificazione dei rifiuti entro il 31 gennaio
dell’anno successivo a quello di riferimento. In difetto, l’intera superficie sarà
assoggettata alla tassa per l’intero anno solare.
b) la porzione di superficie1 dei magazzini funzionalmente collegata all’esercizio
dell’attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente
rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque
rifiuti speciali, fermo restando l’assoggettamento delle restanti aree e dei
magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque
delle parti dell’area dove vi è presenza di persone fisiche e vi sia produzione di
rifiuto urbano.
c) le aree scoperte pertinenziali o accessorie, ad eccezione delle aree scoperte
operative, e le aree comuni condominiali di cui all’art. 1117 del codice civile che
non siano detenute od occupate in via esclusiva e per le quali non venga richiesto
apposito specifico servizio;d) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l’obbligo dell’ordinario
conferimento dei rifiuti urbani al servizio di gestione integrata dei rifiuti per effetto
di specifiche previsioni legislative o regolamentari, di ordinanze in materia
sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali
riguardanti organi di Stato esteri;
e) le aree e le superfici occupate da cantieri edili, ad esclusione dei locali adibiti ad
ufficio di cantiere, mense, spogliatoi e servizi, ed altresì delle superfici ove sono
prodotti rifiuti urbani;
f) le aree delle unità immobiliari adibite a culto, limitatamente alle zone ove vengono
ufficiate le funzioni religiose;
g) le centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche,
vani ascensori, celle frigorifere, locali di essicazione e stagionatura senza
lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
h) le superfici di impianti sportivi e palestre riservate e di fatto utilizzate
esclusivamente dai praticanti l’attività sportiva; sono invece assoggettate le aree
adibite a spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro e comunque
ogni area destinata al pubblico;
i) per i distributori di carburante, le aree non utilizzate o inutilizzabili in quanto
intercluse da stabile recinzione visibile, le aree su cui insiste l’impianto di lavaggio degli automezzi, le aree visibilmente adibite all’accesso e all’uscita dei veicoli
dall’area di servizio e dal lavaggio, mentre sono soggetti alla tassa i locali adibiti a
magazzini, uffici, nonché l’area di proiezione al suolo della pensilina ovvero, in
mancanza, la superficie convenzionale calcolata sulla base di 20 metri quadrati
per colonnina di erogazione;
j) le aree delle utenze non domestiche se adibite esclusivamente ad aree di accesso,
manovra, transito e movimentazione mezzi, i posti auto, parcheggi gratuiti per le
maestranze o per ospiti di imprese e le aree verdi destinate ad ornamento;
k) le superfici delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private, secondo
quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254
(Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell’art.
24 della legge 31 luglio 2002, n.179);
l) i locali adibiti a ripostigli, stenditoi, solai, lavanderie, soffitte, cantine e sottotetti di
civile abitazione sino all’altezza di mt. 1,50 nonché balconi e terrazze di utenze
domestiche purché non chiusi su almeno tre lati verso l’esterno;
m) le aree destinate esclusivamente al passaggio dei mezzi per la movimentazione o di
carico e scarico, le aree ove sono insediati impianti o linee produttive
completamente automatizzati.

La tassa rifiuti non si applica a:
a) unità immobiliari domestiche che risultino chiuse, inutilizzate e prive di qualsiasi
allacciamento ai pubblici servizi purché tale circostanza sia confermata da idonea
documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistono le
condizioni di cui sopra;
b) unità immobiliari delle utenze non domestiche che risultino chiuse, inutilizzate,
purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente
al periodo durante il quale sussistono le condizioni di cui sopra;
c) unità immobiliari, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o
autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia,
limitatamente al periodo di validità del provvedimento, purché effettivamente non
utilizzate;
d) fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale circostanza sia
confermata da idonea documentazione;
e) aree non utilizzate, né utilizzabili, perché impraticabili o escluse dall’uso.
L’esclusione dal pagamento della tassa rifiuti, in base ai casi previsti nei commi
precedenti, dovrà essere comunque supportata da documentazione attestante la
veridicità di quanto dichiarato dal contribuente in apposita dichiarazione sostitutiva
resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 o
certificata a seguito di attività di verifica del Gestore.
Nel caso in cui sia accertato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di
utenze escluse dalla tassa o provenienti da aree escluse dalla tassa ai sensi del
presente articolo, si applica la tassa a partire dal 1° gennaio dell’anno di riferimento,
fatta salva la possibilità di prova contraria da parte del contribuente, ferma restando
l’applicazione delle sanzioni di legge .

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Come fare:

Obbligo di dichiarazione: I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono presentare denuncia, redatta sull’apposito modello predisposto dal Servizio gestione rifiuti o tributi competente, Pertanto la dichiarazione deve essere sottoscritta:
a. per le utenze domestiche: dall’intestatario della scheda di famiglia o familiare
convivente nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall’occupante a qualsiasi
titolo;
b. per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell’attività che in
esse si svolge;
c. per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei
servizi comuni.
Se i soggetti di cui al comma precedente non ottemperano, l’obbligo di dichiarazione deve
essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di
solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

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Cosa serve.

Contenuto della dichiarazione:

La dichiarazione TARI deve essere presentata entro 60 giorni dal possesso, l’occupazione o,
la detenzione dei locali e delle aree assoggettabili alla TARI.
La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In caso
contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro 60 giorni da quando
sono intervenute le predette modificazioni. Nel caso di pluralità di immobili posseduti o
detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l’obbligo
dichiarativo.
Le dichiarazioni già presentate ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano
validità anche ai fini della TARI, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini
della determinazione di quanto dovuto.
Le dichiarazioni o le comunicazioni con richieste di riduzioni del tributo o di
riduzioni/esclusioni di superfici devono essere presentate entro i termini decadenziali
previsti dal presente regolamento; se presentate successivamente, gli effetti non
retroagiscono ma si producono esclusivamente a decorrere dalla data di presentazione della
domanda.
La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree, da
presentarsi entro 60 giorni dalla data di cessazione, deve contenere tutti gli elementi atti a
comprovare la stessa. A tal fine si considera idonea prova di cessazione:
a. la dimostrazione dell’avvenuta cessazione di contratti attivi di fornitura dei
servizi pubblici a rete e l’assenza di arredi, impianti ed attrezzature per
l’immobile in questione;
b. la presenza di un soggetto subentrante nel medesimo locale a qualsiasi titolo;
c. in caso di locazione, la lettera di disdetta del relativo contratto se risulta
notificata al proprietario - locatore e se ad essa è allegata copia del contratto di
locazione oggetto di disdetta. In caso di presentazione della dichiarazione
di cessazione nel termine di cui sopra, il contribuente ha diritto
all’abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell’anno
dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.

In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione entro 60 giorni dalla data
dell’evento la cessazione ha effetto dalla data di presentazione della dichiarazione.
In caso di utenze intestate a soggetti deceduti, i familiari o gli eredi degli stessi devono
provvedere alla presentazione della dichiarazione di variazione entro la fine dell’anno in cui si
è verificato il decesso. In mancanza di dichiarazione spontanea saranno volturate d’ufficio ad
uno degli altri intestatari residenti maggiorenni, se presente, del nucleo familiare
dall’annualità successiva al decesso. In assenza di eredi residenti, l’utenza sarà volturata ad
un erede scelto d’ufficio.
La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve
contenere: a. per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza,
codice fiscale) dell’intestatario della scheda famiglia;
b. per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati
anagrafici, residenza, codice fiscale);
c. l’ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero
dell’interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;

d. la superficie e la destinazione d’uso dei locali e delle aree;
e. la data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione, o in cui è intervenuta la
variazione o cessazione;
f. il titolo in virtù del quale avviene il possesso o la detenzione dei locali e delle
aree;
g. la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni, agevolazioni o
esclusioni.
La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche
deve contenere:
a. i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o
istituzionale dell’impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale,
partita I.V.A., codice ATECO dell’attività, sede legale);
b. i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici,
residenza, codice fiscale);
c. l’ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero
dell’interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
d. la superficie, specificando l’eventuale parte in cui si producono rifiuti speciali e
la destinazione d’uso dei locali e delle aree;
e. la data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione, o in cui è intervenuta la
variazione o cessazione;
f. il titolo in virtù del quale avviene il possesso o la detenzione dei locali e delle
aree;
g. la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni, agevolazioni o
esclusioni.

La dichiarazione, debitamente compilata e sottoscritta dal dichiarante, deve essere
consegnata e protocollata presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico o inviata in via telematica
tramite posta elettronica certificata (PEC). La dichiarazione si intende consegnata alla data di
protocollo di ricevimento da parte dell’Ente. La dichiarazione è validamente presentata
anche da un soggetto incaricato a mezzo di apposita delega, corredata di copia del
documento di identità del delegante.

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  • Dichiarazione TARI.

Cosa si ottiene:

L'avviso di pagamento viene redatto correttamente e non si incorre ad avvisi di accertamento maggiorati di sanzioni ed interessi nella fase di controllo.

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Tempi e scadenze:

Le scadenze vengono deliberate dal C.C.

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Pagina aggiornata il 24/07/2026

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