Il giudice popolare è il cittadino italiano chiamato a comporre, a seguito di estrazione a sorte da apposite liste, la Corte di assise e la Corte di assise d'appello. La Corte di Assise è composta da sei giudici popolari e due togati. Altri giudici popolari possono partecipare alle udienze in qualità di supplenti, subentrando eventualmente ai titolari in caso di loro impedimento. L'ufficio di giudice popolare è a carattere obbligatorio. La nomina avviene mediante sorteggio ed è subordinata ad alcuni requisiti descritti successivamente.
Tutti i cittadini, uomini e donne, residenti nel Comune che, non essendo iscritti negli albi definitivi dei giudici popolari, siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 della legge 10 aprile 1951, n°287, per l’esercizio delle funzioni rispettivamente di GIUDICE POPOLARE DI CORTE DI ASSISE o di CORTE DI ASSISE DI APPELLO e non si trovino nelle condizioni di cui all’art. 12, sono invitati a iscriversi negli elenchi integrativi comunali.
I requisiti
- cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
- buona condotta morale;
- età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
- titolo finale di studi di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo. Per i giudici popolari di Corte d’assise d’appello è richiesto titolo finale di studi di scuola media di secondo grado.
Non possono fare il giudice popolare: i magistrati e i funzionari in servizio all'ordine giudiziario, gli appartenenti alle forze armate e alla polizia e i membri di culto e religiosi di ogni ordine e congregazione.
Ogni due anni (anno dispari) i sindaci invitano con manifesti pubblici coloro che sono in possesso dei requisiti e non sono già iscritti negli albi definitivi dei giudici popolari, a chiedere di essere iscritti nell’elenco integrativo dei giudici popolari:
- della Corte d’assise
- della Corte d’assise d’appello
Vengono formati gli elenchi e verificato il possesso dei requisiti dei richiedenti.
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